Reti di scuole
(Art. 7 DPR n. 275/99)
1.
Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete
o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2.
L'accordo può avere a oggetto attività didattiche,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia
dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione
e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato,
oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio
dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di
propria competenza.
3.
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti,
che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano
alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.
I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono
lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro
impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite
in sede di contrattazione collettiva.
4.
L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle
risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le
risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della
rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia.
5.
Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni
scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative
per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale
per la più ampia circolazione, anche attraverso rete
telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.